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“Infostand del CDI alla 13. Immigrationsbuchmesse, sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle ore 10.30 alle 20.30, Saalhof 1, Historisches Museum (Ròmerberg), Francoforte *** Assemblea annuale, martedi 2 ottobre, ore 19, AMKA, Mainzer Landstr. 293 *** Infostand an Immigrationsbuchmesse, Sa 5. u. So. 6. Oktober, 10:30 bis 20:30 Uhr, Saalhof 1, Historisches Museum (Ròmerberg), Frankfurt”

Perchè la legge n.40 lede la libertà dei cittadini e specificatamente delle donne

A proposito della legge n.40 del 19.2.2004 sulla procreazione assistita.

Non mi occupo qui delle questioni concernenti la salute delle donne, che questa legge nella sua regolamentazione deliberatamente mette a rischio. Mi limito ad esaminare le conseguenze giuridiche e sociali che derivano dall’introduzione dei diritti del concepito nell’art.1 e dalla definizione degli aventi diritto all’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita.

(a) art.1, § 1 – La legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”.

Il Codice Civile italiano non considera il concepito soggetto giuridico (Titolo 1 Delle persone fisiche, Art.1 “la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”). Anche nel caso che ci sia una gravidanza in atto e si debba dividere un’eredità, la legge prescrive che si aspetti la nascita del bambino, il quale solo attraverso la nascita diventa soggetto giuridico.

Con il concepito come soggetto di diritto si ritorna al concetto settecentesco di “cittadino non nato”, contrapposto alla madre. Gli stati nazionali si servirono di questo concetto per due scopi:

  • a) tutelare il frutto del ventre materno, considerato bene appartenente allo Stato, futuro cittadino e soldato, se maschio, riproduttore di cittadini, se femmina.
  • b) legittimare un sistema di controllo del corpo femminile tramite garanti- maschi- delle gravidanze illegittime e della nascente “polizia medica”, che nel Lombardo-Veneto introdusse il direttore generale degli affari medici Johann Peter Frank (1745-1821). In questo ambito per esempio si prevedevano sanzioni per i mariti che picchiassero le mogli gravide, chiaramente a tutela del feto, senza con ciò scalfire il diritto di correzione degli uomini sposati nei confronti di mogli e figli.

Se si deve tutelare il diritto alla vita dell’embrione le conseguenze sono

  • a) la messa in discussione della legge 194 per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza
  • b) la possibilità per legge di sanzionare i comportamenti della donna che possono danneggiare l’embrione, come uso di droga, fumo, alcool e quant’altro.

È ben vero che questa legge non si segnala per coerenza, anzi prevede di essere elusa di fatto (v. l’obbligo di riconoscimento del padre sociale in caso di “inseminazione eterologa” che la legge proibisce).

Ma quale sarebbe il panorama, se essa venisse applicata integralmente?

Si raggiungerebbe il massimo controllo del corpo femminile, cosa che evidentemente vagheggia la maggioranza di uomini, che ha votato la legge n. 40 al contrario delle poche donne votanti (ricordiamo che persino l’on. Prestigiacomo, ministra per le pari opportunità e membro della maggioranza si è dichiarata pubblicamente contraria).

Infatti la donna, una volta che sia avvenuta la fecondazione in provetta, non può più rifiutare l’impianto degli embrioni in utero.

(art.6, § 3). Sarebbe interessante sapere come si farà ad obbligarla, nel caso non sia consenziente, e come reagirà l’operatore sanitario, dato che un intervento obbligatorio, oltre che anticostituzionale, è in contrasto con la deontologia medica.

(b) art.5: “Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.

Con questa disposizione si impone alla popolazione italiana un modello di famiglia e di genitorialità che discende dall’etica cristiano-cattolica, non rispettando la separazione tra Stato e Chiesa sancita dalla Costituzione e discriminando di fatto i cittadini non credenti o di altra religione, già discriminati dall’art.1 (per esempio la religione ebraica non considera il periodo prenatale come vita, ma solo come potenzialità della stessa). Possibili altre forme di relazioni a cui la societá si è aperta vengono escluse dall’accesso alla PMA, intervenendo quindi in scelte di vita, che appartengono alla sfera personale. In sostanza si decidono per i cittadini i modelli 

genitoriali da seguire, rendendo tra l’altro obbligatoria la coincidenza tra genitorialità biologica e sociale (art.4, § 3). “È vietato il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo”).

Il perno della maternità e paternità viene così spostato dall’allevamento e dall’educazione dei figli al puro dato biologico. Osservo incidentalmente che questa disposizione non sembra ispirata dal cristianesimo, che anzi ha da sempre valorizzato la paternità e maternitá spirituale.

Poichè l’art.4 limita l’accesso alla PMA solo alle coppie sterili, esclude tutte quelle coppie portatrici di malattie ereditarie − pensiamo al gran numero di affetti da talassemia soprattutto nelle isole italiane −, che da una fecondazione in provetta ed impianto in utero degli embrioni sani potrebbero realizzare il desiderio di procreazione.

Riassumendo: questa legge, che si esprime in termini neutri, come se la quasi totalità delle tecniche di PMA non avvenisse, come avviene, nel corpo femminile, compromette pesantemente la libertà e l’autodecisionalità della donna, crea le necessarie premesse per rivedere la legge 194, impone un modello di famiglia cristiano-cattolico a tutti i cittadini, limitandone le scelte di vita. Lo spirito di questa legge è anacronistico e oscurantista, non tiene conto dell’avvenuta evoluzione del paese reale e tratta i cittadini come sudditi incapaci di assumersi responsabilità etiche secondo la propria coscienza.